Decreto presidente della repubblica numero 448 1988
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio
1988;
Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81
del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 1988;
Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione
parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81
del 1987;
Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore
della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Capo I
Disposizioni generali
1. Principi generali del processo minorile.
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni
del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del
codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo
adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. 2.
Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività
processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le
ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.
1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni
rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento
giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i
minorenni;
c) il tribunale per i minorenni;
d) il procuratore generale presso la corte di appello;
e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.
3. Competenza.
1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai
minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i
minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza
nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori
degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del
venticinquesimo anno di età.
4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.
1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i
provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni,
l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne
abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale
promosso in altra circoscrizione territoriale.
5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.
1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i
minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria,
alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e
preparazione.
6. Servizi minorili.
1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si
avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si
avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
7. Notifiche all'esercente la potestà dei genitori.
1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza
devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la
potestà dei genitori.
8. Accertamento sull'età del minorenne.
1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice
dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età,
questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è
ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
9. Accertamenti sulla personalità del minorenne.
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le
condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del
minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di
responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre
le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti
civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre
assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il
minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
10. Inammissibilità dell'azione civile.
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è
ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il
risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per
conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno .
11. Difensore di ufficio dell'imputato minorenne.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura
penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei
difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
12. Assistenza all'imputato minorenne.
1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei
genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa
dall'autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi
indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento
di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza
la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del
minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione.
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi
mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del
minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del
dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
14. Casellario giudiziale per i minorenni.
[1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio
del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle
annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni
di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del
codice di procedura penale riguardanti minorenni nati nel distretto.
2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati
all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita
nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario
presso il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i
minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si
riferiscono o alla autorità giudiziaria] (*).
(*) Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello
stesso decreto. Le norme di cui al comma 3 del presente articolo sono
ora contenute nell'art. 28 del citato testo unico.
15. Eliminazione delle iscrizioni.
[1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse
all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del
codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della
persona alla quale si riferiscono.
2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono
conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona
alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al
compimento del diciottesimo anno di età] (*).
(*) Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello
stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 5 del citato testo unico. Capo II Provvedimenti in materia di
libertà personale
16. Arresto in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere
all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i
quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della
custodia cautelare.
2. [Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in
flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella
sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in
una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza
ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua
competenza] (*).
3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del
fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne (**).
(*) Comma soppresso dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(**) Comma cosí modificato dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
17. Fermo di minorenne indiziato di delitto.
1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il
quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della
custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena
della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni (*).
(*) Cosí sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al
pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e
all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico
ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un
centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o
autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle
modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del
minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che
il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi
rimanga a sua disposizione.
3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura
penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il
minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non
dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. 4. Al fine di
adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può
disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé. 5. Si applicano in
ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di
procedura penale (*).
(*) Cosí sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di
un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua
consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a
persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere
trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico
ministero e informano tempestivamente i servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare
l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a
presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il
minorenne.
3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la
persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono
avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero
e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o
il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale
il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad
adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà
immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il
minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima
accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che
provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2
secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5 (*).
(*) Aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
19. Misure cautelari per i minorenni.
1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate
misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente
capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri
indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale,
dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si
applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo,
del codice di procedura penale (*).
3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato
ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali
svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i
servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate
solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni (**).
5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione
delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati
nell'articolo 278, della diminuente della minore età.
(*) Periodo aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(**) Comma cosí modificato dall'art. 40, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
20. Prescrizioni.
1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non
risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice,
sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne
specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro
ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica
l'articolo 19 comma 3.
2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due
mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando
ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione,
per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il
giudice può disporre la misura della permanenza in casa.
21. Permanenza in casa.
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice
prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o
altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice
può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare
con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al
minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze
inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività
utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la
permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono
consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi
previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli
disposti dal giudice.
4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato
in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata
massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è
eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o
dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato
nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di
procedura penale (*).
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti
o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il
giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.
(*) Comma cosí sostituito dall'art. 41, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
22. Collocamento in comunità.
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il
giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o
autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle
attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la
sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti
dall'articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o
di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può
disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore
a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
23. Custodia cautelare.
1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per
delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove
anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere
applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice
di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza
carnale .
2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini,
in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la
genuinità della prova;
b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che
egli si dia alla fuga (*);
c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si
procede.
3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale
sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni
diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni
sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o
dell'accompagnamento (**) .
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 2000, n. 359 ha
dichiarato l'illegittimità della lettera.
(**) Così sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
24. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.
1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il
giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.
Capo III
Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento
25. Procedimenti speciali.
1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si
applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di
procedura penale .
2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura
penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti
previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza
prevista dall'articolo 12.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può
procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne
accompagnato a norma dell'articolo 18-bis (*) .
2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo
o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi
gravemente le esigenze educative del minore (**).
(*) Comma aggiunto dall'art. 43, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(** Comma aggiunto dall'art. 12-quater, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
26. Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità.
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta
che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di
ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non
imputabile.
27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e
l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al
giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze
educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti
il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona
offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone
con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero .
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il
procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello
decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura
penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli
atti al pubblico ministero.
4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio
immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni
previste dal comma 1 (*) (**).
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149
(Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19 - Prima serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui
prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto
possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio
immediato e nel giudizio direttissimo.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n.
250 (Gazz. Uff. 12 giugno 1991, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del presente decreto nella
precedente stesura. Successivamente, peraltro, il testo dell'art. 27 è
stato così sostituito dall'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 123 (Gazz.
Uff. 19 febbraio 1992, n. 41). L'art. 3 della stessa legge ha, inoltre,
così disposto: « Art. 3. 1. Nei procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del
citato testo approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere pronunciata
in ogni stato e grado del procedimento».
28. Sospensione del processo e messa alla prova.
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la
sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la
personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del
comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni
quando si procede per reati per i quali è prevista la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici
anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante
tale periodo è sospeso il corso della prescrizione (*).
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo
svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle
opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il
medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a
riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del
minorenne con la persona offesa dal reato.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il
giudizio abbreviato o il giudizio immediato (**).
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni
alle prescrizioni imposte.
(*) Comma così modificato dall'art. 44, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12
(Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).
(**) Con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995,
n. 16 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che
la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio
abbreviato; ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha
dichiarato, inoltre, l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, nella parte
in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato
chiede il giudizio immediato.
29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della
prova.
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova
udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto
conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua
personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti
provvede a norma degli articoli 32 e 33.
30. Sanzioni sostitutive.
1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover
applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla
con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata,
tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio
del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e
ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette
l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni
del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di
sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il
minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario
e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della
sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze
educative del minorenne.
31. Svolgimento dell'udienza preliminare.
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di
procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo
dell'imputato non comparso (*).
2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del
minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di
dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti
alla sua personalità.
3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili
che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà
dei genitori.
4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo
impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un
milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento
dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze
indicate nell'articolo 12 comma 3.
5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di
quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il
minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone
citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati
nell'articolo 9 (**).
(*) Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L. 16 dicembre 1999,
n. 479.
(**) Comma così sostituito dall'art. 45, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12
(Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).
32. Provvedimenti.
1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il
giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo
in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente
prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al
termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o
per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto (*)
.
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia
sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o
una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita
fino alla metà rispetto al minimo edittale .
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore
munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto
depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza,
entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è
comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile
quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o
quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile (**).
3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di
più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti
di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio
conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile
(**.
4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può
adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere
effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n.
250, ha dichiarato l'illegittimità del comma primo dell'art. 32,
limitatamente alle parole «o per irrilevanza del fatto a norma
dell'art. 27». Il comma stesso è stato poi così sostituito dall'art. 2,
L. 5 febbraio 1992, n. 123 e dall'art. 22, L. 1° marzo 2001, n. 63.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002,
n. 195, ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'art. 32, nella
parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al
giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non
presuppone un accertamento di responsabilità.
(**) L'art. 46, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha così sostituito il
comma 3 ed ha aggiunto il comma 3-bis. Successivamente, la Corte
costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77, ha
dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 32, nella parte in
cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le
sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque
presupposta la responsabilità dell'imputato.
(***) L'art. 46, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha così sostituito il
comma 3 ed ha aggiunto il comma 3-bis. Successivamente, la Corte
costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77, ha
dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 32, nella parte in
cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le
sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque
presupposta la responsabilità dell'imputato.
32-bis. Opposizione.
1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al
tribunale per i minorenni.
2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da
persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che
ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può
proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette
l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del
codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per
il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i
minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena
anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e
revocare i benefici già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non
sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in
presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni,
revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello
stesso reato che non hanno proposto opposizione (*).
(*) Articolo aggiunto dall'art. 47, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
33. Udienza dibattimentale.
1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è
tenuta a porte chiuse.
2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che
l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza
delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica,
nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere
accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più
coimputati non vi consente.
3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il
pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente
domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.
34. Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori.
1. L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto
alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che
spetta all'imputato minorenne.
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori
abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto,
soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due
atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una
impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai
motivi.
35. Giudizio di appello.
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le
disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i
minorenni.
Capo IV
Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza
36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei
confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli
20 e 21. 2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è
applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23
comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.
37. Applicazione provvisoria.
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e
98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche
modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato,
sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di
armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la
sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di
criminalità organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il
giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i
minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della
richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto
decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il
procedimento previsto dall'articolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio
abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono
le condizioni previste dal comma 2 .
38. Procedimento davanti al tribunale per i minorenni.
1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni
procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste
dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza,
sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale
affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del
procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma
dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.
2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di
sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.
39. Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento.
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice
penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può
disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.
40. Esecuzione delle misure di sicurezza.
1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate
nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza
per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le
disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla
quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza
alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei
genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di
revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei
poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.
41. Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i
minorenni.
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i
minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello
dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà
dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma
l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i
minorenni disponga altrimenti.
...condividere i saperi per crescere insieme.
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