Legge 8 marzo 2000 n.53
capo I princìpi generali
1. Finalità.
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di
cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e
l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione
continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento
delle
città e la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale.
2. Campagne informative.
1. Al fine di diffondere la conoscenza
delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale è autorizzato a predisporre,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio destinati allo scopo.
Capo
II - Congedi parentali, familiari e
formativi
3.
1. Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1, L. 30 dicembre 1971,
n. 1204.
2. Sostituisce l'art. 7, L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
3. ... Aggiunge due commi all'art. 1, L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
4. ... Sostituisce l'art. 15, L. 30 dicembre 1971, n. 1204.
5.[ Le disposizioni del
presente
articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi
o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il
minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il
diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, può essere esercitato nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle
lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e
familiari, le disposizioni dell'articolo 15
della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, si applicano limitatamente al comma
1] (abrogato, Le
disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli
articoli 36, 45, 50, 61 e 62 del testo unico approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
4. Congedi
per eventi e cause particolari.
1. La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei
casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse
modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di
datori di lavoro
pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4,
un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due
anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro,
non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun
tipo di attività lavorativa. Il congedo non è
computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti
collettivi disciplinano
le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di
formazione del personale che riprende l'attività lavorativa
dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale
e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2,
nonché alla individuazione dei criteri per la verifica
periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave
infermità dei soggetti di cui al comma 1.
4-bis.
[La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravità di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano
titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33,
commi 1, 2 e 3, della predetta legge
n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro
sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo
è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo
di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a
decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali
dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è
prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità,
l'indennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1
del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi,
non può superare la durata complessiva di due anni; durante
il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei
benefìci di cui all'articolo 33
della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo] (cfr. articolo 42 del
testo unico approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
5. Congedi
per la formazione.
1. Ferme restando le
vigenti
disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10
della legge
20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per
«congedo per la
formazione» si intende quello finalizzato al completamento
della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di
congedo per
la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha
diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile
nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con
le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata
infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal
medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il
periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di
lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro
può
non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero
può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di
tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque
non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore
può
procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero
al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri
della prosecuzione volontaria.
6. Congedi
per la formazione continua.
1. I lavoratori,
occupati e non
occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per
tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario,
integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17
della legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire
percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti
formativi in àmbito nazionale ed europeo. La formazione
può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero
essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali
o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto
previsto dal citato articolo 17
della legge
n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione
collettiva di
categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare
ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione
dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione
connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
>3. Gli interventi
formativi che
rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono
essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la
formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato
articolo 17
della legge
n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono
finanziare
progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi
contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro,
nonché progetti di formazione presentati direttamente dai
lavoratori. Per le finalità del presente comma è
riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con
proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Anticipazione
del trattamento di fine rapporto.
1. Oltre che nelle
ipotesi di cui
all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di
fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 7,
comma 1, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3,
comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della
presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del
congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di
fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti
di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle
forme
pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del
Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e per la solidarietà sociale, sono definite le
modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (cfr. articolo
5 del testo unico approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151.)
8. Prolungamento
dell'età pensionabile.
1. I soggetti che
usufruiscono dei
congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta,
prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in
deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento
obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro
con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista
per il pensionamento.
Capo III
- Flessibilità
di orario
9. Misure
a sostegno della flessibilità di orario.
1. Al fine di promuovere
e incentivare
azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito
del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19
del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una
quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la
famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende,
aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi
contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità
di cui al presente comma, ed in particolare:
a)
progetti
articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre,
anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del
lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilità sui turni, orario concentrato, con
priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici
anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o
di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b)
programmi di
formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo;
c)
progetti che
consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore
autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d)
interventi ed
azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento,
l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei
lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non
autosufficienti a carico.
Capo IV - Ulteriori disposizioni
a sostegno
della maternità e della paternità
10. Sostituzione
di lavoratori in astensione.
[1. L'assunzione di
lavoratori a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro ai sensi della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente
legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese
rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori
previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con
meno di venti
dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume
lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4,
5
e 7
della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente
legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o
del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui
operano
lavoratrici autonome di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere,
in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque
entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un
lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi,
con le medesime agevolazioni di cui al comma 2] (abrogato,
cfr. articolo 4 del testo unico approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151.)
11. Parti
prematuri.
1. Aggiunge due commi
all'art. 4, L.
30 dicembre 1971, n. 1204.
12. Flessibilità
dell'astensione obbligatoria.
1. Aggiunge
l'art. 4-bis
alla L.
30 dicembre 1971, n. 1204.
2. [Il Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali
non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis
della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del
presente articolo] (abrogato, cfr. articolo 20 del
testo unico approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
3. [Il Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco
dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5
del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026]
(abrogato, cfr. articolo 7 del testo unico approvato con
D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
13. Astensione
dal lavoro del padre lavoratore.
1. Aggiunge gli
artt.6-bis
e 6-ter
alla L.
9 dicembre 1977, n. 903.
14. Estensione
di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri.
[1. I
benefìci previsti dal
primo periodo del comma
1 dell'articolo 13 della legge
7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti
ai corpi di polizia municipale] (abrogato,
cfr. articolo
9 del testo unico approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151)
15.Testo
unico.
1. Al fine di conferire
organicità e sistematicità alle norme in materia
di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
puntuale
individuazione del testo vigente delle norme;
b)
esplicita
indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c)
coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di
detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d)
esplicita
indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore;
e)
esplicita
abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f)
esplicita
abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto
legislativo
di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed
è trasmesso, con apposita relazione cui è
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni dalla
data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono
essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di
cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico. (cfr. articolo
86 del testo unico approvato
con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
16. Statistiche
ufficiali sui tempi di vita.
1. L'Istituto nazionale
di statistica
(ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione
dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso
del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per
età.
17. Disposizioni
diverse.
1. Nei casi di
astensione dal lavoro
disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione
o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti (cfr. articolo 56 del testo unico
approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151.).
2. Aggiunge un
comma
all'art. 2,
L.
30 dicembre 1971, n. 1204.
3. I contratti
collettivi di lavoro
possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle
previste dalla presente legge (cfr. articolo 1 del testo unico
approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
4. Sono abrogate le
disposizioni
legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare
l'articolo 7
della legge
9 dicembre 1977, n. 903
18. Disposizioni in materia di recesso
1. Il licenziamento
causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e
13 della presente legge è nullo (cfr. articolo 54 del testo
unico
approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
2. La richiesta di
dimissioni
presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di
vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o
in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della
direzione provinciale del lavoro (cfr. articolo 55 del testo unico
approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
Capo V - Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 104
19. Permessi
per l'assistenza a portatori
di handicap.
1. All'articolo 33
della legge
5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 3, dopo
le parole: «permesso mensile» sono inserite le
seguenti: «coperti da
contribuzione
figurativa»;
b) al
comma 5, le
parole: «, con lui convivente,» sono soppresse;
c) al
comma 6, dopo
le parole: «può usufruire» è
inserita la seguente: «alternativamente».
20. Estensione
delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap.
1. Le disposizioni
dell'articolo 33
della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19
della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari
lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono
con continuità e in via esclusiva un parente o un affine
entro il terzo grado portatore di handicap,
ancorché non convivente (cfr. articoli 33 e 42 del
testo unico approvato con D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
Capo VI - Norme
finanziarie
21. Copertura
finanziaria.
1. All'onere derivante
dall'attuazione
delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e
9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3
del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione;
quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1
della legge
28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del
tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII - Tempi delle
città
22. Compiti
delle regioni.
1. Entro sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con
proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36,
comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora
non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da
parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale, secondo i princìpi del
presente capo.
2. Le regioni prevedono
incentivi
finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e
dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo
24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono
istituire
comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione
urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione
organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli
orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle
comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4.
Nell'àmbito delle
proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni
promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di
cui al comma
1 indicano:
a)
criteri generali
di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico
dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle
attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i
criteri per
l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c)
criteri e
modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per
l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di
banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte
dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto
speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le
rispettive competenze.
23. Compiti
dei comuni.
1. I comuni con
popolazione superiore
a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le
disposizioni dell'articolo 36,
comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le
modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati
dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di
inadempimento
dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con
popolazione non
superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del
presente capo in forma associata.
24. Piano
territoriale degli orari.
1. Il piano territoriale
degli orari,
di seguito denominato «piano», realizza le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
ed è strumento unitario per finalità ed
indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al
funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro
graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con
popolazione superiore
a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui
è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che
partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con
popolazione non
superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma
2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le
linee guida
del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le
amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le
associazioni previste dall'articolo 6
della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le
associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del
piano si
tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla
qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici
e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e
privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle
attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli
articoli da
11 a 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è
approvato dal
consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante
per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli
assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è
attuato con ordinanze del sindaco.
25. Tavolo
di concertazione.
1. Per l'attuazione e la
verifica dei
progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco
istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il
sindaco
stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24,
comma 2;
b) il
prefetto o un
suo rappresentante;
c) il
presidente
della provincia o un suo rappresentante;
d) i
presidenti
delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un
dirigente per
ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel
piano;
f)
rappresentanti
sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del
commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g)
rappresentanti
sindacali dei lavoratori;
h) il
provveditore
agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel
territorio;
i) i
presidenti
delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i
rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del
piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e
privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze
o di
straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può
emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni
pubbliche, anche
territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli
uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di
provincia
sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la
conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari.
Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della
provincia.
26. Orari
della pubblica amministrazione.
1. Le articolazioni e le
scansioni
degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che
risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui
all'articolo 24, ai
sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, può prevedere modalità ed
articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche
amministrazioni,
attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire
prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei
servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure,
possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e
percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
27. Banche
dei tempi.
1. Per favorire lo
scambio di servizi
di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della
città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per
favorire l'estensione della solidarietà nelle
comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e
gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano
scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca
solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e
promuovere la costituzione di associazioni denominate «banche
dei tempi».
2. Gli enti locali, per
favorire e
sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore
l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di
promozione, formazione e informazione. Possono altresì
aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che
prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a
favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali
prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle
banche dei tempi e non devono costituire modalità di
esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
28. Fondo
per l'armonizzazione dei tempi delle città.
1. Nell'elaborare le
linee guida del
piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per
l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le
politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas
inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del
consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li
trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo,
l'ordine di priorità.
2. Per le
finalità del
presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione
dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle
predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono
le somme loro
attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono
altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese
destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di
cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui
al comma 3 sono
concessi prioritariamente per:
a)
associazioni di
comuni;
b)
progetti
presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e
cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c)
interventi
attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata
ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma
2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative
riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione
pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il
presidente della società Ferrovie dello Stato S.p.a.,
nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il
mese di luglio
di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma
5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante
dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante
utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
...condividere i saperi per crescere insieme.
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